Condizioni di vendita
Il tempo di recapito dei prodotti è dato dalla somma tra il tempo di consegna (dipendente dalla modalità di consegna scelta) e il tempo di approvvigionamento necessario al reperimento degli articoli ordinati presso i nostri fornitori. Con riferimento al D.L. 22 Maggio 1999 n. 185, ed a quanto riportato nell’Art. 6, si precisa che: – Ogni singolo articolo ordinato è inteso come ordinazione e potrà essere fornito separatamente anche in mancanza della fornitura di altri articoli riferiti al medesimo ordine. – L’esecuzione dell’ordinazione da parte della Edizioni Menabò potrà essere effettuata entro 40 giorni dal giorno seguente la data di ricezione dell’ordine stesso o della relativa documentazione di pagamento in caso di pagamento anticipato. Relativamente agli utenti che richiedono la spedizione unica per gli articoli relativi al medesimo ordine, in ottemperanza all’articolo sopra citato, Editrice Manabò invierà gli articoli già disponibili e tenuti in sospeso, alla scadenza del 40° giorno dal giorno successivo alla data di ricevimento delle ordinazioni o della relativa documentazione di pagamento in caso di pagamento anticipato. Il cliente accetta altresì che l’ordine possa essere evaso anche parzialmente e cioè per i soli articoli che Editrice Manabò è in grado di fornire. Gli articoli mancanti e probabilmente di difficile reperibilità verranno eventualmente recapitati successivamente applicando le spese di spedizione relative alla modalità di consegna indicata nell’ordine. Nel caso di ordini con più articoli dei quali alcuni non risultano reperibili, l’ordine verrà ritenuto valido per i rimanenti articoli.
CARTA DI CREDITO
L’acquisto attraverso l’uso della carta di credito comporta la digitazione dei dati della carta. La casa Editrice Manabò, pur possedendo un moderno sistema informatico, e le necessarie competenze per garantirne la sicurezza, per offrire una più elevata garanzia ai propri clienti, ha deciso di non gestire direttamente i dati della carta di credito, stipulando un accordo con \”…………………….\”, che li gestisce in sua vece. Tale scelta oltre che essere per noi più costosa, ci impone, per ragioni tecniche, alcuni vincoli di cui è nostro dovere farvi conoscere.
La reale transazione avviene obbligatoriamente entro il 25º giorno dalla data dell’ordine con conseguente possibilità di: – vedersi addebitare l’importo dell’ordine prima della consegna degli articoli – vedersi addebitare l’intero importo dell’ordine anche se qualche articolo potrà risultare nel frattempo non fornibile – vedersi addebitare l’importo dell’ordine senza che gli articoli gli vengano forniti, perchè esauriti Visto tale vincolo, la Editrice Manabò garantisce ogni cliente, che qualora si verificasse quanto sopra, provvederà al più immediato rimborso degli accrediti effettuati con la medesima data di valuta. Sottolinea altresì che tale scelta è stata effettuata dopo una attenta analisi dei metodi di gestione delle carte di credito disponibili sul mercato, col solo intento di garantire maggiormente il consumatore.
VARIAZIONE DEI PREZZI DI COPERTINA DI PRODOTTI IN ORDINE
Il prezzo dei prodotti in ordine è da considerarsi indicativo in quanto alcuni editori potrebbero non avere ancora comunicato eventuali variazioni di prezzo sui loro prodotti. Per quanto remota questa possibilità, se verificata, Editrice Manabò provvederà ad evadere comunque l’ordine applicando il prezzo indicato in copertina. Verrà chiesta conferma all’acquirente dell’articolo ordinato qualora la differenza di prezzo tra il prezzo di copertina e quello da noi indicato dovesse essere superiore al 10% e comunque non inferiore a € 2,50. Qualora il cliente non accettasse di ricevere il prodotto che ha avuto l’aumento di prezzo comunicato, si obbliga comunque a ricevere gli altri prodotti presenti nell’ordine nei termini indicati nel primo paragrafo e non potrà procedere all’annullamento dell’ordine in nessun caso.
REGOLAMENTAZIONE SUI CONTRATTI A DISTANZA
Il rapporto tra Editrice Manabò e l’acquirente è regolamentato dai Decreti Legislativo sotto esposti: D.Lgs. 15-1-1992 n.50 D.Lgs. 22-5-1999 n.185 D.Lgs. 15-1-1992 n.50 Attuazione della direttiva CEE n.85/577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
1 – Campo di applicazione.
1.1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore si trovi, anche temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una esecuzione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.
1.2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione dell’operatore commerciale.
2 – Definizioni.
2.1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale.
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome e per conto di un operatore commerciale.
3 – Esclusioni.
3.1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
a)i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande odi altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
3.2. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di lire cinquantamila.
4 – Diritto di recesso.
4.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
5 – Informazione sul diritto di recesso.
5.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l’operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all’art. 4. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratta di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
5.2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma i deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
5.3. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 1, ed, il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l’operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5.4. Per i contratti di cui all’art. 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.
5.5. L’operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
6 – Esercizio del diritto di recesso.
6.1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all’art. 4 deve inviare all’operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 10 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato all’operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto.
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell’operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
6.2. Qualora l’operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell’art. 5, oppure abbia fornito, una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma i) è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
6.3. La comunicazione di cui ai comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto ove diversi. La comunicazione può esser inviata anche mediante telegramma, telex o fac-simile, spediti entro i termini indicati nel comma l o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive. L’avviso di ricevimento, non è comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
6.4. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7 – Condizioni per l’esercizio del diritto di recesso.
7.1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. Nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l’uso della normale diligenza.
7.2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
8 – Effetti dell’esercizio del diritto di recesso.
8.1. Con la ricezione da parte dell’operatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8.2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire all’operatore commerciale o al soggetto da questi designato, la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
8.3. L’operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questo eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell’art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d’ordine o nell’informazione di cui all’art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.
COMPETENZA
Per ogni controversia è competente il Foro di Chieti.